Art. 379

Operazioni con regolamento non contestuale

In vigore dal 26 giu 2013
Operazioni con regolamento non contestuale 1.   Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se: a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento; b) nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna. Tabella 2 Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Tipo di operazione Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione Operazioni con regolamento non contestuale Nessun requisito patrimoniale Trattamento come esposizione Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1 250  % 2.   Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, può attribuire le probabilità di default (PD) alle controparti nei confronti delle quali non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all', paragrafo 1, alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, può applicare i fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste esposizioni, o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100 %. Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1. 3.   In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva di tali esposizioni dal capitale primario di classe 1 conformemente all', paragrafo l, lettera k).
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