Art. 365

Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress 1.   Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all' è soggetto ai seguenti obblighi: a) calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera; b) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile; c) periodo di detenzione di dieci giorni; d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi; e) serie di dati aggiornate con frequenza mensile. L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a dieci giorni fino ad arrivare a dieci giorni con una metodologia adeguata che è riesaminata periodicamente. 2.   Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente, che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress e formula orientamenti in materia conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 365 Regolamento (UE) 2013/575 — Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress | Portale Normativo