Art. 360

Metodo semplificato

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo semplificato 1.   Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi: a) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce; b) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce. 2.   Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 1.
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Art. 360 Regolamento (UE) 2013/575 — Metodo semplificato | Portale Normativo