Art. 356

Operazioni accessorie su merci

In vigore dal 26 giu 2013
Operazioni accessorie su merci 1.   L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti in materia di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo; b) esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a); c) la media dei requisiti in materia di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5 % dei fondi propri o 1 milione di EUR e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto in materia di fondi propri non supera il 6,5 % dei fondi propri dell'ente; d) l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà. 2.   Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1.
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Art. 356 Regolamento (UE) 2013/575 — Operazioni accessorie su merci | Portale Normativo