Art. 342

Rischio specifico per gli strumenti di capitale

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio specifico per gli strumenti di capitale L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8 % al fine di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici.
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Art. 342 Regolamento (UE) 2013/575 — Rischio specifico per gli strumenti di capitale | Portale Normativo