Art. 342
Rischio specifico per gli strumenti di capitale
In vigore dal 26 giu 2013
Rischio specifico per gli strumenti di capitale
L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8 % al fine di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-342