Art. 338

Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione 1.   Il portafoglio di negoziazione di correlazione consiste in posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti: a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; b) tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei due strumenti seguenti: i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda; ii) indici solitamente negoziati sulla base di tali entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale. 2.   Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti non fanno parte del portafoglio di negoziazione di correlazione: a) un sottostante che può essere assegnato alla classe di esposizione "esposizioni al dettaglio" o alla classe di esposizione "esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili" nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione dell'ente; b) un credito su una società veicolo, assistito direttamente o indirettamente da una posizione che non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nel portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente al paragrafo 1 e al presente paragrafo. 3.   Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione di correlazione posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al paragrafo 1, ultimo comma, per tale strumento o i relativi sottostanti. 4.   Un ente stabilisce come requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore dei seguenti importi: a) il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione; b) il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.
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Art. 338 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione | Portale Normativo