Art. 294

Requisiti per la validazione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per la validazione 1.   Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti: a) l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima dell'autorizzazione delle autorità competenti conformemente all', paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato; b) l'ente che utilizza il metodo di cui all', paragrafo 1, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e l’insieme di attività soggette a compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto; c) l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione; d) se la validazione del modello indica che l'EPE effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello; e) l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato; f) il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello; g) il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura degli accordi di garanzia che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4; h) il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su portafogli rappresentativi di controparti. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi effettivi o ipotetici. Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto; i) l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio; j) la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate prassi di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE; k) l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni per le quali l'esposizione è calcolata utilizzando l'IMM conformemente all'; l) l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa; m) la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance; n) la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa; o) la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di insieme di attività soggette a compensazione siano o meno appropriati. 2.   Una misura più prudente rispetto alle unità di misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa) moltiplicata per la EPE effettiva previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. Il grado di prudenza relativa sarà valutato al momento dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le quali sono utilizzati i modelli. 3.   Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-294

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 294 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti per la validazione | Portale Normativo