Art. 291

Rischio di correlazione sfavorevole

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di correlazione sfavorevole 1.   Ai fini del presente articolo: a) il "rischio generale di correlazione sfavorevole" sorge quando tra la probabilità di default di una controparte e i fattori di rischio generali di mercato vi è una correlazione positiva; b) il "rischio specifico di correlazione sfavorevole" sorge quando tra l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la probabilità di default della controparte è elevata. 2.   Gli enti prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole. 3.   Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti alla linea di attività. 4.   L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascuna entità giuridica, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata. 5.   Gli enti calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il CCR in ordine alle operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole e vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC oppure il sottostante delle operazioni di cui all', paragrafo 2, lettere b), c) e d), conformemente ai seguenti principi: a) gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso insieme di attività soggette a compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un insieme di attività soggette a compensazione distinto; b) all'interno di ciascuno di tali insiemi di attività soggette a compensazione distinti, per i credit default swaps single-name il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione; c) la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100 % per tali operazioni su swap; d) per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita; e) per tutte le altre operazioni riferite ad un single name in ciascuno di tali distinti insiemi di attività soggette a compensazione, il calcolo del valore dell'esposizione è coerente con l'ipotesi di un default imminente e improvviso delle obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte. Per le operazioni riferite a un paniere di nomi o indice, il default imminente e improvviso delle rispettive obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte si applica, se rilevante,; f) nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi incrementali di default e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5, sezione 4, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %. 6.   Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al competente comitato dell'organo di gestione relazioni periodiche sul rischio specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per gestire tali rischi.
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