Art. 289
Prova dell’utilizzo
In vigore dal 26 giu 2013
Prova dell’utilizzo
1. Gli enti assicurano che la distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR, nell'allocazione del capitale interno e nel governo societario.
2. L'ente dimostra con piena soddisfazione delle autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima dell'autorizzazione delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente all', un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE.
3. Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui all'. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie e l'allocazione del capitale interno.
4. Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per calcolare l'EPE.
5. L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di cassa e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.
6. L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i contratti all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione. L'ente dispone di procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione è preso in considerazione nel modello dell'ente per il calcolo del capitale interno.
Storico versioni
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