Art. 287
Strutture organizzative per la gestione del CCR
In vigore dal 26 giu 2013
Strutture organizzative per la gestione del CCR
1. L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:
a)
un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;
b)
un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.
2. L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:
a)
è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;
b)
elabora segnalazioni quotidiane ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;
c)
controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;
d)
è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;
e)
è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;
f)
riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;
g)
la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;
h)
i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.
3. L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:
a)
calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e segnala i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;
b)
controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;
c)
monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;
d)
segnala al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;
e)
monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;
f)
segnala all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tali segnalazioni interne riflettono anche le tendenze di queste cifre.
4. L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.
Storico versioni
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