Art. 244
Cartolarizzazione sintetica
In vigore dal 26 giu 2013
Cartolarizzazione sintetica
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all' se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
b)
l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all', paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
b)
in assenza di posizioni verso la a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
c)
qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:
a)
nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;
b)
nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.
4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti autorizzano gli enti cedenti a considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.
Tale autorizzazione è concessa soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;
b)
l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.
5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, il trasferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;
b)
la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme alle prescrizioni dell', paragrafo 2;
c)
gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
i)
impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
ii)
consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
iii)
a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;
iv)
innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
d)
è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti;
e)
la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni verso la cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;
f)
per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i)
è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;
ii)
è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %;
iii)
non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.
6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE riesamina l'attuazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri e, entro il 31 dicembre 2017, fornisce alla Commissione un parere sulla necessità o meno di una norma tecnica vincolante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-244