Art. 227

Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.   Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità a norma dell' o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma dell' e quando le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a h), sono soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza degli articoli da 224 a 226 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0 %. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all' è precluso il trattamento di cui al presente articolo. 2.   Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2; b) l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta; c) la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera; d) il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi; e) l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni; f) la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione; g) l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default; h) la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. 3.   La categoria "operatori primari di mercato" di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende le seguenti entità: a) le entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2; b) enti; c) altre imprese finanziarieai sensi dell', punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente; d) gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria; e) i fondi pensione regolamentati; f) gli organismi di compensazione riconosciuti.
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