Art. 211

Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti: a) sono rispettate le condizioni di cui all' o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing; b) il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale; c) il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto; d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.
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Art. 211 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali | Portale Normativo