Art. 207
Requisiti per le garanzie reali finanziarie
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per le garanzie reali finanziarie
1. Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia reale non sussiste una rilevante correlazione positiva. Qualora il valore della garanzia reale si riduca in maniera significativa, ciò non comporta di per sé un significativo deterioramento del merito di credito del debitore. Qualora il merito di credito del debitore diventi critico, ciò non comporta di per sé una riduzione significativa del valore della garanzia reale.
I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell' si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.
3. Gli enti ottemperano alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.
Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
4. Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:
a)
documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
b)
impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;
c)
dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;
d)
calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;
e)
se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;
f)
assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;
g)
dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:
i)
i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;
ii)
il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;
iii)
il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;
iv)
la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.
5. In aggiunta alla conformità a tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.
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