Art. 184

Requisiti per i crediti commerciali acquistati

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per i crediti commerciali acquistati 1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi. 3.   L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni: a) l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore; b) l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati; c) l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita; d) l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro; e) l'ente si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione. 4.   L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali. 5.   L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte. 6.   L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-184

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 184 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti per i crediti commerciali acquistati | Portale Normativo