Art. 183

Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati sui crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati sui crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio 1.   I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili: a) gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni; b) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli ; c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previa autorizzazione delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio. 2.   Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare le classi, i pool o le stime delle LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli . I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore. 3.   I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all', paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a classi o pool. I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale. 4.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso tali entità a norma degli . In tal caso si applicano i requisiti del capo 4. 5.   Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2e 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a una data classe o pool, nonché alla stima della PD. 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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