Art. 182

Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione 1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione: a) gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati; b) gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica; c) le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore; d) nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici; e) gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera; f) l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole. 2.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. 3.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD. Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1; b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 182 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione | Portale Normativo