Art. 181

Requisiti specifici per le stime interne della LGD

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici per le stime interne della LGD 1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD: a) gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all’operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default); b) gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica; c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente; d) nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale; e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla; f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3; g) nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD; h) per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione; (i) le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita; j) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. 2.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue: a) derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD; b) tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD; c) per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD. Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1; b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 3 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 181 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti specifici per le stime interne della LGD | Portale Normativo