Art. 180
Requisiti specifici per la stima della PD
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici per la stima della PD
1. Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all', paragrafo 3:
a)
gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
b)
per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;
c)
se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all', paragrafo 1, lettera a);
d)
gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
e)
nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;
f)
nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
g)
nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all';
h)
a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell' a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
2. Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:
a)
gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nella rispettiva classe o pool sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale di un anno;
b)
le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;
c)
gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:
(i)
tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e
(ii)
tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;
d)
se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all', paragrafo 1, lettera a);
e)
a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;
f)
gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (effetti di maturazione).
Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 2, lettera e);
b)
le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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