Art. 152

Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC 1.   Qualora le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC soddisfino i criteri di cui all', paragrafo 3, e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC. 2.   Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi: a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all', paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all', paragrafo 2; b) per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2, subordinatamente ai seguenti criteri: i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non supera il 1 250 %; ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto a un minimo del 5 %. Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell', paragrafo 2, l', paragrafo 1, può applicarsi, previa autorizzazione delle autorità competenti. 3.   Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC non soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 3, o l'ente non è a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC o delle sue esposizioni sottostanti che sono esse stesse esposizioni sotto forma di quote o azioni in un OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all', paragrafo 2. Qualora l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale. 4.   In alternativa al metodo descritto al paragrafo 3, gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue: a) l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione; b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all', paragrafo 3, lettera a). La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare il metodo standardizzato di cui all', paragrafo 1, a titolo del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-152

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 152 Regolamento (UE) 2013/575 — Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC | Portale Normativo