Art. 137

Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

In vigore dal 26 giu 2013
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione 1.   Ai fini dell', gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE; b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito "MEIP") stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. 2.   Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9. Tabella 9 MEIP 0 1 2 3 4 5 6 7 Fattore di ponderazione del rischio 0  % 0  % 20  % 50  % 100  % 100  % 100  % 150  %
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