Art. 132

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC 1.   Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che l'ente non applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2 oppure il metodo look-through di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate. 2.   Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 8, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'. Tabella 8 Classe di merito di credito 1 2 3 4 5 6 Fattore di ponderazione del rischio 20  % 50  % 100  % 100  % 150  % 150  % 3.   Gli enti possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC conformemente ai paragrafi 4 e 5, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità: a) l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista nel diritto dell'Unione; ii) la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente; b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include: i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire; e ii) se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli; c) una relazione sull'attività dell'OIC è presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato. Ai fini della lettera a), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014. 4.   Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti dell'altro OIC in questione. 5.   Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché è raggiunto il limite massimo degli investimenti totali. Per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi: a) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione; b) per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a). La correttezza del calcolo di cui al primo comma è confermata da un revisore esterno.
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Art. 132 Regolamento (UE) 2013/575 — Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC | Portale Normativo