Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 24 giu 2013
Misure transitorie
Le sostanze di cui all’allegato autorizzate dalla direttiva 70/524/CEE e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 15 gennaio 2014 in conformità delle norme applicabili prima del 15 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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