Art. 1
In vigore dal 24 giu 2013
Il regolamento (UE) n. 578/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I titoli non sono richiesti per le esportazioni per cui è stata presentata domanda dall’operatore durante l’anno finanziario e che non possono dare origine a pagamenti superiori a 200 000 EUR»;
2)
all’articolo 43, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ciascun esercizio finanziario, relativamente alle esportazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 80 milioni di EUR per anno finanziario.»;
3)
è inserito il seguente articolo 53 bis:
«Articolo 53 bis
1. Qualora durante uno dei periodi indicati all’articolo 29, paragrafo 1, lettere da a) a f), la restituzione applicabile a tutti i prodotti di base di cui all’allegato I sia sospesa, indeterminata o pari a zero, è sospeso per il medesimo periodo l’obbligo di notifica, incombente agli Stati membri, di cui all’articolo 30 e all’articolo 34, paragrafo 2.
2. Qualora non sia stato emesso alcun titolo di restituzione durante i periodi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettere c) e d), è sospeso per gli Stati membri l’obbligo di notifica previsto all’articolo 51, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Qualora non vi sia alcun importo da restituire, sono sospesi gli obblighi di notifica, incombenti agli Stati membri, di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 51, paragrafo 2, all’articolo 52 e alla prima frase dell’articolo 53; è altresì sospeso per gli Stati membri l’obbligo di informare che non è stata versata alcuna restituzione, di cui alla seconda frase dell’articolo 53.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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