Art. 1

In vigore dal 24 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: 1) L' è così modificato: a) al paragrafo 1 dopo il riferimento all'allegato I sono aggiunti i seguenti termini: "e dell'allegato I bis" b) È inserito il seguente paragrafo: «3 bis.   L'allegato I bis è composto da una persona fisica precedentemente designata dal Consiglio di sicurezza e precedentemente inclusa nell'allegato I, in relazione alla quale il Consiglio di sicurezza ha deciso che devono essere applicate condizioni specifiche quando si sbloccano capitali o risorse economiche che sono state congelate a motivo della designazione della persona di cui all'allegato I.» 2) All'articolo 2 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1.   L' non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando: a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione: i) sono necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; ii) sono destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; iii) sono destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei capitali o delle risorse economiche congelati; iv) sono necessari per coprire spese straordinarie o v) sono congelati a motivo dell'inclusione, nell'allegato I, di una persona fisica di cui all'allegato I bis; e b) la decisione di cui alla lettera a) è stata notificata al comitato per le sanzioni, e i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni o iii) per le decisioni a norma della lettera a), punto v), l'autorità competente dello Stato membro interessato, elencata nell'allegato II, ha fornito al comitato per le sanzioni garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, a un'entità, a un organismo o a un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I, né saranno altrimenti utilizzati per scopi terroristici, in linea con l'UNSCR 1373 (2001), e nessun membro del comitato per le sanzioni abbia sollevato obiezioni in merito alle decisioni stesse entro 30 giorni dalla notifica.» 3) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dopo il riferimento all'allegato I sono aggiunti i seguenti termini: "e l'allegato I bis" 4) All'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, le parole "l'allegato I contiene" sono sostituite dalle seguenti: "l'allegato I e l'allegato Ibis contengono" 5) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. 6) Un nuovo allegato è inserito conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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