Art. 1
In vigore dal 21 giu 2013
È opportuno che gli Stati membri comunichino i dati statistici relativi a frutteti e oliveti di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 1337/2011 facendo riferimento al formato SDMX per lo scambio di dati e metadati statistici. I dati vanno trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico d’ingresso affinché la Commissione (Eurostat) possa reperire tali informazioni con mezzi elettronici.
Storico versioni
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