Art. 2

Deroga per l’anno 2013

In vigore dal 20 giu 2013
Deroga per l’anno 2013 In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, per il 2013 gli organismi e le autorità di controllo elencati nell’allegato IV del suddetto regolamento trasmettono la loro relazione annuale alla Commissione entro il 30 aprile 2013.
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