Art. 1
In vigore dal 18 giu 2013
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:
“—
in Polonia: l’articolo 1103, punto 4, e l’articolo 1110 del codice di procedura civile (Kodeksu postępowania cywilnego) nella misura in cui quest’ultimo stabilisce la competenza esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l’istante è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia.”
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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