Art. 1
Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi
In vigore dal 14 giu 2013
Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è inserito il seguente articolo 29 bis:
«Articolo 29 bis
Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi
1. È autorizzato il transito su strada nell’Unione, direttamente tra i posti d’ispezione frontalieri di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:
a)
la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO PAESI TERZI” apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;
c)
i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
d)
l’ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.
2. Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di deposito, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
3. L’autorità competente esegue controlli periodici per verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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