Art. 2
In vigore dal 14 giu 2013
1. L’immissione sul mercato del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene in qualità di sostanza aromatizzante e l’impiego di tale sostanza negli o sugli alimenti è vietata.
2. L’immissione sul mercato di alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene è vietata.
3. L’importazione del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene quale sostanza aromatizzante e degli alimenti contenenti tale sostanza è vietata.
Storico versioni
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