Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 giu 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di «alimento», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio» e «immissione sul mercato» di cui rispettivamente all’ e all’, punti 3, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di «alimento preimballato», «etichettatura» e «nanomateriale ingegnerizzato» di cui rispettivamente all’, paragrafo 2, lettere e), j) e t), del regolamento (UE) n. 1169/2011; c) le definizioni di «indicazione nutrizionale» e di «indicazione sulla salute» di cui rispettivamente all’, paragrafo 2, punti 4) e 5), del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   Si intende, inoltre, per: a)   «lattante»: un bambino di età inferiore a dodici mesi; b)   «bambino nella prima infanzia»: un bambino di età compresa tra uno e tre anni; c)   «formula per lattanti»: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare; d)   «formula di proseguimento»: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti; e)   «alimento a base di cereali»: un prodotto alimentare: i) destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria; e ii) appartenente a una delle seguenti categorie: — cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato, — cereali con l’aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, — pastina da utilizzarsi dopo cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti, — biscotti e fette biscottate da utilizzarsi tali e quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti; f)   «alimento per la prima infanzia»: un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria, a esclusione di: i) alimenti a base di cereali; e ii) bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia; g)   «alimento a fini medici speciali»: un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta; h)   «sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso»: un prodotto alimentare espressamente formulato per essere utilizzato nell’ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso che, se utilizzato secondo le istruzioni dell’operatore del settore alimentare, sostituisce l’intera razione alimentare giornaliera.
Storico versioni

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