Art. 15
Elenco dell’Unione
In vigore dal 12 giu 2013
Elenco dell’Unione
1. Le sostanze appartenenti alle seguenti categorie di sostanze possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, a condizione che tali sostanze siano incluse nell’elenco dell’Unione che figura nell’allegato e siano conformi agli elementi riportati nell’elenco dell’Unione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo:
a)
vitamine;
b)
minerali;
c)
amminoacidi;
d)
carnitina e taurina;
e)
nucleotidi;
f)
colina e inositolo.
2. Le sostanze che sono incluse nell’elenco dell’Unione devono soddisfare le prescrizioni di cui agli e, se del caso, le prescrizioni specifiche fissate conformemente all’.
3. L’elenco dell’Unione contiene i seguenti elementi:
a)
la categoria di prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, alla quale possono essere aggiunte sostanze appartenenti alle categorie di sostanze elencate nel paragrafo 1 del presente articolo;
b)
la designazione, la descrizione della sostanza e, se del caso, l’indicazione della sua forma;
c)
se del caso, le condizioni di utilizzo della sostanza;
d)
se del caso, i criteri di purezza applicabili alla sostanza.
4. I criteri di purezza previsti dal diritto dell’Unione in materia di prodotti alimentari che si applicano alle sostanze incluse nell’elenco dell’Unione quando sono utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati a scopi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento si applicano a tali sostanze anche quando sono utilizzate per gli scopi di cui al presente regolamento, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.
5. Alle sostanze incluse nell’elenco dell’Unione per le quali il diritto dell’Unione applicabile ai prodotti alimentari non ha specificato criteri di purezza si applicano i criteri di purezza generalmente accettabili e raccomandati da organismi internazionali fino alla fissazione di tali criteri.
Gli Stati membri possono lasciare in vigore le normative nazionali che prevedono criteri di purezza più rigorosi.
6. Ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e agli sviluppi scientifici o per tutelare la salute dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare, in relazione alle categorie di sostanze elencate nel paragrafo 1 del presente articolo e conformemente all’, atti delegati riguardo:
a)
all’eliminazione di una categoria di sostanze;
b)
all’aggiunta di una categoria di sostanze che ha un effetto nutrizionale o fisiologico.
7. Le sostanze appartenenti alle categorie non elencate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere aggiunte ai prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, a condizione che soddisfino le prescrizioni generali di cui agli e, se del caso, le prescrizioni specifiche fissate in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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