Art. 1

Relazioni

In vigore dal 12 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 1185/2003 è così modificato: 1) all’, il punto 3 è soppresso; 2) all’articolo 3, è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.»; 3) gli articoli 4 e 5 sono soppressi; 4) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Relazioni 1.   Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (*1), e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2), trasmette alla Commissione su base annua, entro il 1o maggio, una relazione complessiva sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente. La relazione illustra la verifica, da parte dello Stato membro di bandiera, dell’osservanza del presente regolamento da parte delle proprie navi, in acque unionali e non unionali, e le misure di esecuzione che esso adotta in caso di inadempienza. In particolare, lo Stato membro di bandiera fornisce tutte le seguenti informazioni: — il numero di sbarchi di squali, — il numero, la data e il luogo delle ispezioni effettuate, — il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione, e — il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto. 2.   Successivamente alla trasmissione, da parte degli Stati membri, della loro seconda relazione annuale di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2016, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore. (*1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1." (*2)   GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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