Art. 1
Esaurimento del contingente
In vigore dal 11 giu 2013
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato per il periodo precedente il 1o luglio 2013 si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
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