Art. 1
In vigore dal 6 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
(1)
è inserito il seguente articolo:
"Articolo 2 bis
1. L'allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come:
a)
persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all' della decisione 2010/788/ PESC e all' del regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica Democratica del Congo (*1);
b)
capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;
c)
capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
d)
capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;
e)
persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati;
f)
persone o entità che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC;
g)
persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso;
h)
persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o di un'entità posseduta o controllata da una persona designata;
i)
persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO).
2. L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi, quali forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.:
3. L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, quali forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.
(*1)
GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1."
"
(2)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco dell’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l'organismo.
4. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo oppure di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, il Consiglio modifica opportunamente l’allegato I.
5. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2013:521:oj#art-1