Art. 2
In vigore dal 4 giu 2013
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate sugli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre formulare osservazioni scritte e chiedere alla Commissione un’audizione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono formulare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
Storico versioni
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