Art. 1

Revoca di un’esenzione

In vigore dal 4 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato: 1. All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le domande vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e vanno firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del commercio Direzione H — Difesa commerciale Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu». 2. L’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente: «a) che contengano la prova che il richiedente impiega parti essenziali di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c); «b) che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (*1); e» (*1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.» " b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009.» 3. All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda conforme a un primo esame alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende generalmente in considerazione un periodo non inferiore ai sei mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.» 4. L’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione definirà un periodo dell’inchiesta per valutare se concedere o no un’esenzione, corrispondente di norma ai dodici mesi e comunque non inferiore ai sei mesi precedenti la data di sospensione del pagamento del dazio esteso imposto sulle parti essenziali di biciclette. Nel corso dell’esame la Commissione può chiedere informazioni complementari al richiedente riguardo al periodo di esame e/o eseguire verifiche in loco.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data in cui si ricevono tutte le informazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1.» 5. L’articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora si riscontri che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è opportuno esentare il richiedente dal pagamento del dazio esteso a termini della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora i criteri per l’esenzione non siano soddisfatti è opportuno respingere la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5.» 6. All’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009;» 7. All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.» 8. L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Revoca di un’esenzione Un’esenzione viene revocata a termini della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora: — un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite da un soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, — si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure — non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.» 9. L’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni in merito alla procedura Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1225/2009 riguardanti: — lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5), — le visite di verifica (articolo 16), — l’omessa collaborazione (articolo 18), e — il trattamento riservato (articolo 19), si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.» 10. All’articolo 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte; oppure». 11. All’articolo 14 è aggiunta la seguente lettera d): «d) impiego delle parti essenziali di biciclette nell’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835).» 12. All’articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso.
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