Art. 2

Domanda di certificato

In vigore dal 31 mag 2013
Domanda di certificato 1.   Per avvalersi delle condizioni di cui all’, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato. 2.   Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2012-2013 ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento. 3.   Per ogni periodo di presentazione delle domande, ciascun richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio. 4.   Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). 5.   Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni: a) le domande indicano: i) il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente; e ii) i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali; b) i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio; c) ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’ del presente regolamento; d) la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata; e) la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande; f) il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento. 6.   Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5. 7.   Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.
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