Art. 1
In vigore dal 31 mag 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 è modificato come segue:
1)
Il capo VII è soppresso.
2)
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
In tutti i casi l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 19.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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