Art. 1

In vigore dal 31 mag 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 è modificato come segue: 1) Il capo VII è soppresso. 2) L’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 In tutti i casi l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 19.»
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