Art. 1
In vigore dal 29 mag 2013
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati attualmente ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd
17,0 %
A754
Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd
41,0 %
A755
Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd
38,8 %
A756
Tutte le altre società
63,5 %
A999
3. L’applicazione delle aliquote del dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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