Art. 2

In vigore dal 29 mag 2013
È mantenuta l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97. Il dazio antidumping definitivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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