Art. 5

Scambio di informazioni tra autorità

In vigore dal 28 mag 2013
Scambio di informazioni tra autorità 1.   Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente all’autorità competente della controparte centrale tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali il membro partecipa. L’autorità competente della controparte centrale fornisce tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe. 2.   L’autorità competente della controparte centrale fornisce al collegio almeno le seguenti informazioni: a) cambiamenti significativi della struttura e della proprietà del gruppo della controparte centrale; b) variazioni significative del livello di capitale della controparte centrale; c) cambiamenti dell’organizzazione, sostituzioni di alti dirigenti, modifiche dei processi o dei dispositivi, quando tali cambiamenti abbiano un impatto significativo sulla governance e sulla gestione dei rischi; d) l’elenco dei partecipanti diretti della controparte centrale; e) i dati delle autorità partecipanti alla vigilanza della controparte centrale, ivi compresi i cambiamenti delle loro competenze; f) informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della controparte centrale di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione; g) difficoltà che possano avere significativi effetti di ricaduta; h) fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio; i) evoluzioni significative della situazione finanziaria della controparte centrale; j) allerta precoce su possibili difficoltà di liquidità o di frode rilevante; k) eventi di inadempimento dei partecipanti e azioni adottate; l) sanzioni e misure di vigilanza eccezionali; m) relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni e sulle misure correttive adottate; n) dati periodici sull’attività della controparte centrale, la cui portata e frequenza sono fissate nell’accordo scritto di cui all’; o) panoramica delle principali proposte commerciali, compresi prodotti o servizi nuovi che verranno offerti; p) modifiche del modello di rischio della controparte centrale, prove di stress e prove a posteriori; q) modifiche degli accordi di interoperabilità della controparte centrale, se del caso. 3.   Lo scambio di informazioni tra i membri del collegio riflette le rispettive competenze ed esigenze di informazione. Per evitare un flusso inutile di informazioni, lo scambio di informazioni deve restare proporzionato e incentrato sul rischio. 4.   I membri del collegio adottano le modalità più efficaci di comunicazione delle informazioni per assicurare uno scambio di informazioni continuo, tempestivo e proporzionato. 5.   La relazione sulla valutazione del rischio che l’autorità competente della controparte centrale è tenuta a redigere ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarla e di fornire il loro contributo, se richiesto.
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