Art. 2

Struttura e contenuto delle relazioni

In vigore dal 27 mag 2013
Struttura e contenuto delle relazioni 1.   Le relazioni di cui all’ si articolano secondo la struttura seguente: — saldo effettivo, andamento del debito e documenti programmatici di bilancio aggiornati delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori per il periodo interessato dalla correzione, — descrizione e quantificazione della strategia di bilancio in termini nominali e strutturali (componente ciclica del saldo al netto delle misure una tantum e temporanee) volta a correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, alla luce dell’ultima raccomandazione o decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, o dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, con informazioni dettagliate sulle misure di bilancio programmate o già adottate per conseguire i suddetti obiettivi, e relativo impatto sul bilancio. 2.   Le relazioni comprendono le tabelle riportate nell’allegato del presente regolamento.
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