Art. 32
Valutazione e riesame
In vigore dal 21 mag 2013
Valutazione e riesame
1. Entro il 20 giugno 2018 la Commissione richiede una valutazione per esaminare, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e le sue metodologie di lavoro. La valutazione esamina altresì l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 tiene conto di qualsiasi riscontro pervenuto all’Agenzia in relazione alle sue attività.
3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione unitamente alle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.
4. Costituisce parte della valutazione un esame dei risultati conseguiti dall’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che sia giustificato mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi obiettivi, mandato e compiti, può proporre che la durata del mandato dell’Agenzia quale indicata all’ sia prorogata.
Storico versioni
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