Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 21 mag 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA, in prosieguo «Agenzia») incaricata di svolgere i compiti che le sono affidati al fine di contribuire a ottenere un elevato livello di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’ambito dell’Unione, di sensibilizzare il pubblico riguardo alla sicurezza delle reti e dell’informazione e di sviluppare e promuovere una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione nella società a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell’Unione, contribuendo in tal modo alla creazione e al corretto funzionamento del mercato interno.
2. Gli obiettivi e i compiti dell’Agenzia fanno salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell’informazione e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza nazionale) e le attività dello Stato nell’ambito del diritto penale.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per «sicurezza delle reti e dell’informazione» la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a eventi accidentali o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema.
Storico versioni
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