Art. 3

Sorveglianza rafforzata

In vigore dal 21 mag 2013
Sorveglianza rafforzata 1.   Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, previa consultazione e in collaborazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, le AEV, il CERS ed eventualmente l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà. Nel far ciò lo Stato membro tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (9), del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (10), o del regolamento (UE) n. 1176/2011 relative, tra l'altro, ai suoi programmi di riforma e piani di stabilità nazionali. La Commissione informa delle misure di cui al primo comma la commissione competente del Parlamento europeo, il CEF, il Gruppo di lavoro «Eurogruppo» e, se del caso, in base alla prassi nazionali, il parlamento dello Stato membro interessato. 2.   Il più attento monitoraggio della situazione finanziaria di cui all', paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (11), si applica a uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a prescindere dall’esistenza di un disavanzo eccessivo in tale Stato membro. La relazione redatta a norma dell', paragrafo 3, di detto regolamento è presentata a cadenza trimestrale. 3.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell', paragrafo 1: a) comunica alla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono l'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) del presente paragrafo; b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS; c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti; d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011. Sulla base dell'analisi dei risultati delle prove da stress e delle analisi di sensibilità di cui alla lettera a) del primo comma, e tenuto conto delle conclusioni della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1176/2011, la BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predispongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione delle potenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE. 4.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell', paragrafo 3: a) comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, comprendenti un'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità, eseguite a norma della lettera b); b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la capacità di resistenza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, d'intesa con le competenti AEV e con il CERS, e condivide i risultati dettagliati con tali autorità; c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua capacità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti; d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011. La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati. 5.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea e con le AEV pertinenti e, se del caso, con l'FMI, effettua missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata per verificare i progressi realizzati da detto Stato membro nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4. Ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Le missioni di verifica di cui al primo comma sostituiscono i controlli in loco previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97. 6.   Nella preparazione della valutazione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei risultati di ogni esame approfondito ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011, compresa la valutazione degli effetti di ricaduta delle politiche economiche nazionali sullo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a norma dell', paragrafo 2, di tale regolamento. 7.   Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche le sue raccomandazioni. 8.   Se una raccomandazione di cui al paragrafo 7 è resa pubblica: a) la commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni; b) il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni; c) il Consiglio informa tempestivamente la commissione competente del Parlamento europeo circa i contenuti della raccomandazione. 9.   Nel corso del processo di sorveglianza rafforzata, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato possono invitare rappresentanti della Commissione, della BCE e dell'FMI a partecipare a un dialogo economico.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2013/472 — Sorveglianza rafforzata | Portale Normativo