Art. 2
Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata
In vigore dal 21 mag 2013
Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata
1. La Commissione può decidere di sottoporre a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, con probabili ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro.
Nel valutare se uno Stato membro rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, la Commissione utilizza parametri quali il meccanismo di allerta istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (8), o, se disponibile, il più recente esame approfondito. La Commissione procede altresì a una valutazione completa, tenendo conto, in particolare, delle condizioni di credito praticate allo Stato membro in questione, del piano di rimborso dei suoi obblighi debitori, della solidità del sua situazione di bilancio, della sostenibilità a lungo termine delle sue finanze pubbliche, della rilevanza del suo carico debitorio e del rischio che gravi tensioni nel suo settore finanziario o nella sua situazione di bilancio si ripercuotano sul settore finanziario di altri Stati membri.
Allo Stato membro interessato è data l'opportunità di pronunciarsi prima che la Commissione adotti la propria decisione di sottoporre a sorveglianza rafforzata detto Stato membro. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata a detto Stato membro.
2. Nel caso in cui la Commissione decida di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata a norma del paragrafo 1, informa debitamente lo Stato membro interessato dei risultati della valutazione e ne dà formale comunicazione alla Banca centrale europea (BCE) nella sua veste di autorità di vigilanza, alle AEV interessate e, di conseguenza, al CERS.
3. Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro.
La Commissione rende pubblica ogni decisione presa a norma del paragrafo 1 e del presente paragrafo.
4. Il paragrafo 3 non si applica a uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte di detto Stato membro, sempre che tale linea di credito non sia utilizzata.
5. La Commissione pubblica a fini informativi un elenco degli strumenti che forniscono l'assistenza finanziaria precauzionale di cui al paragrafo 3 e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MESF, del MES, del FESF o di un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.
Storico versioni
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