Art. 2

In vigore dal 21 mag 2013
1.   Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad una società operante come importatore nell'Unione dalle società elencate alla decisione 2000/745/CE, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi compensativi di cui all', purché siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2. 2.   Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata dalle società esportatrici i cui impegni siano stati accettati, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.
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