Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 mag 2013
Disposizioni transitorie
A titolo di deroga al secondo paragrafo dell’ i produttori possono applicare quanto prescritto dall’allegato I, punto 1, prima del 7 dicembre 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:463:oj#art-2