Art. 1
In vigore dal 16 mag 2013
All’, secondo comma, la lettera i) del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituita dal seguente testo:
«i) “partita”: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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